Home  Contatti  Associazione  Meteo
 

MENÚ

 

Statuto

   
 

 

 

STATUTO DEL CONSORZIO

“ARCOBALENO s. c. a r. l.”

°°°°°*****°°°°°

1. DENOMINAZIONE
E' costituito un Consorzio volontario con attività esterna sotto la seguente denominazione “CONSORZIO ARCOBALENO s.c. a r.l. - società consortile a responsabilità limitata”, in sigla “ARCOBALENO s.c. a r. l.”

2. SEDE
I
l Consorzio ha sede legale in Rutigliano (Ba) attualmente alla via Mola n.13 e sede operativa per i rapporti con i terzi in Rutigliano (Ba) alla via Mola n.13; il Consorzio avrà la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia e sia all'estero di pertinenza dei consorziati.

L’assemblea dei Consorziati, con propria delibera, potrà trasferire la sede legale ed operativa nell’ambito dello stesso Comune e l’Organo Amministrativo, con propria delibera potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze in altri luoghi, sia in Italia e sia all’estero.

3. SCOPO E OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare al conseguimento di utili.

Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione. Tutti i costi e le spese di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a carico delle imprese consorziate in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Il Consorzio si propone di coordinare l'attività delle imprese consorziate, di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza,, nonché la prestazione di servizi reali di impresa, ivi compreso il reperimento di finanziamenti di ogni tipo e tecnologie per i Consorziati.

In particolare il Consorzio ha per oggetto:

a) la disciplina della commercializzazione dell’uva sul mercato nazionale ed estero, favorendo lo studio, l’esperimento e l’applicazione di nuovi metodi che migliorino la qualità del prodotto al fine di offrire al mercato maggiori garanzie e di conseguenza maggiore sviluppo al consumo dell’uva;

b) lo sviluppo di ogni tipo di attività connessa all’agricoltura, compresa quella commerciale e di rappresentanza, sia a proprio favore che a favore dei Consorziati e Consociati, anche mediante l’acquisizione diretta e/o tramite la partecipazione a gare ed appalti di ordinativi da ripartire tra i Consorziati, sui mercati nazionali ed esteri;

c) l'acquisto in comune di materie prime e semilavorate, di attrezzature e beni strumentali occorrenti ai Consorziati e potrà commercializzare tali prodotti direttamente nei confronti dei Consorziati;

d) la realizzazione di attività promozionale per la diffusione dei prodotti dei consorziati, attraverso la creazione di una rete distributiva e/o la partecipazione a manifestazioni fieristiche, convegni ed esposizioni; lo svolgimento di azioni pubblicitarie; l'espletamento di studi e ricerche di mercato, oltre alla verifica di progetti di fattibilità, per individuare e valutare opportunità di sviluppo dell’attività dei consorziati, con offerta di consulenza globale e fornire informazioni sulla domanda di mercato in relazione ai prodotti dei consorziati sia in Italia e sia all’estero; l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo, ivi compresi la produzione ed il noleggio di materiale promozionale e pubblicitario;

e) la realizzazione e la registrazione di eventuali marchi consortili; la creazione di marchi di qualità;

f) la realizzazione di ogni altra attività che sia direttamente connessa con quella esercitata dai consorziati; concludere le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità e a tal fine il Consorzio potrà acquistare beni immobili rustici, urbani ed industriali, ivi compresa la realizzazione e gestione di stabilimenti tecnicamente organizzati per la trasformazione dei prodotti conferiti dai Consorziati, compresa la trasformazione in prodotti per l’imbottigliamento e la confezione in ogni altro tipo di contenitore, con utilizzazione dei sottoprodotti ottenuti dalla stessa trasformazione o lavorazione;

g) la promozione di attività formativa per il tramite del supporto specialistico esterno e/o dei singoli consorziati da svolgere, anche tramite imprese private terze o di organismi pubblici, con azioni dirette e finalizzate alla qualificazione, riqualificazione o specializzazione nell’ambito di piani programmati di formazione professionale;

h) elaborare richieste, per conto degli imprenditori consorziati, di eventuali fondi e finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, statali e comunitari per l'incremento dell'attività economica svolta dai consorziati;

i) la realizzazione di attività e prestazioni di servizi connessi al settore informatico, telematico o comunque dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, ivi compresa la creazione e lo sviluppo di siti Web, l’elaborazione di dati e statistiche e l’utilizzo di sistemi di telecomunicazioni, telematici, multimediali, nonché lo studio, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni operative e di marketing, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, diretti allo sviluppo ed alla qualificazione di ogni tipo di attività produttiva nei mercati italiani ed esteri;

l) sorvegliare l’attività commerciale dei consorziati al fine di garantire il rispetto del regolamento consortile con proposizione di interventi correttivi.

Il Consorzio è investito del mandato per compiere, per conto delle singole imprese consorziate, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Eventuali utili in corso d’esercizio potranno essere interamente utilizzati per le attività promozionali dei consorziati, per investimenti in beni immateriali e/o materiali strumentali; mentre le perdite per le attività svolte in favore delle imprese consorziate saranno esclusivamente a carico di queste ultime.

Il Consorzio non è tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo l'obbligo per l'organo amministrativo di redigere la situazione patrimoniale di cui all'art. 2615 bis codice civile; esso terrà comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.

I Consorziati dovranno versare i contributi sulla base del conto di previsione predisposto dal Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio per l’esercizio successivo e approvato dall’assemblea.

Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio, cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio.
 

4. DURATA
La durata del Consorzio è fissata per anni 10 (dieci) e propriamente dalla data della sua costituzione e fino al 31/12/2016 (trentuno dicembre duemilasedici), salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere approvati dai tre quarti dei consorziati aventi diritto di voto.

5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI
Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono entrare a far parte del Consorzio le imprese, in qualunque forma costituite, aventi ad oggetto l’attività agricola in genere e/o ad essa connessa, quali le aziende di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura; possono partecipare, altresì, quegli imprenditori che per l’attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possano contribuire alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

Ai fini della partecipazione al Consorzio, imprenditori agricoli sono tutti coloro, persone fisiche e/o società di qualunque tipo, che siano in possesso di partita IVA avente ad oggetto la produzione di prodotti agricoli, con intervento diretto e/o indiretto.

Non possono in ogni caso essere ammessi gli imprenditori sottoposti a procedure concorsuali ovvero inabilitati o interdetti.

I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio dovranno far pervenire domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. Nella domanda essi dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e dell’eventuale regolamento e di accettarle integralmente.

La domanda di ammissione dovrà altresì contenere la denominazione dell'impresa, la sua sede legale, le generalità del o dei suoi legali rappresentanti, l'attività effettivamente svolta.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato, entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione, dal Consiglio di Amministrazione, previa disamina della idoneità dell’istanza presentata.

La decisione di ammissione al Consorzio dell’impresa dovrà essere comunicata all’impresa interessata, unitamente all’indicazione della quota di ammissione, che dovrà essere versata entro 15 (quindici) giorni da tale comunicazione.

La delibera che rifiuta l'ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno.

6. OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
Le imprese consorziate si obbligano:

- a versare la quota di ammissione al Consorzio, i relativi contributi gestionali ed ogni altro contributo anche straordinario deliberato dagli organi consortili;

- a non partecipare ad altri Consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini e comunque aventi fini in contrasto con gli interessi comuni agli altri consorziati;

- a trasmettere al Consiglio di Amministrazione del Consorzio copia del proprio bilancio annuale e/o dichiarazione IVA (Mod. Unico) entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;

- a comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio ogni variazione concernente l’impresa medesima, ivi incluso ogni mutamento della compagine sociale della propria azienda entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta variazione;

- ad ottemperare alle norme stabilite dal Regolamento del Consorzio;

- a consentire ai componenti il Consiglio di Amministrazione o Funzionari delegati i controlli e le ispezioni tendenti ad accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte;

- a non divulgare atti e fatti del Consorzio comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.

7. RECESSO ED ESCLUSIONE
I consorziati potranno recedere dal consorzio in qualunque tempo per giusta causa.

La dichiarazione dell’intento di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione e diviene efficace decorsi novanta (90) giorni dalla ricezione (risultante dal timbro postale) senza che l’Assemblea dei Consorziati abbia opposto motivato diniego; in caso di espresso diniego il Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare al consorziato recedente le motivazioni del diniego.

Il recesso è consentito:

- qualora venga meno l’appartenenza alla categoria imprenditoriale nel cui ambito il Consorzio è sorto;

- qualora venga cessata o trasferita per qualsiasi titolo o motivo l’attività di impresa da parte del singolo consorziato;

- per tutti gli altri motivi di legge o previsti dall’eventuale regolamento interno.

Qualora intervenga mutamento o trasformazione della tipologia di produzione agricola per la quale era stata deliberata la partecipazione al Consorzio, all’impresa viene concessa facoltà di continuare a partecipare al Consorzio, adempiendo totalmente agli obblighi rivenentigli dalla partecipazione, purché permanga una produzione compatibile con l’attività consortile; in caso di riduzione parziale dell’attività produttiva, il Consorziato potrà richiedere la riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione al Consorzio e potrà richiedere l’assegnazione di nuova quota di partecipazione nell’anno di ripresa di piena attività produttiva.

In caso di trasferimento dell’azienda, sia per successione e sia per cessione, anche di solo ramo di essa, la partecipazione al Consorzio cessa ad ogni effetto e, di conseguenza, il subentrante dovrà, ove intenda partecipare al Consorzio, presentare autonoma nuova domanda; stessa procedura dovrà essere utilizzata qualora venga a mutare il legale rappresentante del consorziato persona giuridica;

L' esclusione può essere deliberata nei confronti del Consorziato che:

- abbia perduto anche uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione, sia stata trasferita l’attività o sia mutato il legale rappresentante del consorziato persona giuridica senza che nei sessanta (60) giorni successivi alla variazione sia stata notificata apposita comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

- non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili;

- non abbia adempiuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall’eventuale regolamento, ovvero a quelle assunte per suo conto dal Consorzio.

L'esclusione è deliberata nei trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza della causa determinante la esclusione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’Assemblea dei Consorziati rappresentanti i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

L’esclusione ha efficacia dalla data della delibera assembleare e dovrà essere comunicata al Consorziato interessato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro i successivi quindici (15) giorni.

Il Consorziato escluso potrà nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione presentare al Consiglio di Amministrazione motivata opposizione ed i tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà riproporre il riesame dell’esclusione all’assemblea entro i successivi trenta (30) giorni dal ricevimento dell’opposizione.

Sia nel caso di recesso, anche parziale, e sia nel caso di esclusione, per qualsiasi causa, al Consorziato non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, ivi compresa la liquidazione della quota di partecipazione ed in tal caso questa resterà nel fondo consortile e verrà attribuita proporzionalmente ai restanti Consorziati in accrescimento a quella posseduta.

Il recesso e/o l’esclusione non libera il Consorziato dagli obblighi assunti verso il Consorzio o dal medesimo Consorzio sino alla data della sua partecipazione, ai sensi dell’art. 2615 del codice civile

8. FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI. CORRISPETTIVI
Il fondo consortile è illimitato; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2614 del codice civile, esso è inizialmente fissato in complessivi Euro 10.000,00 (ventimila virgola zero zero), pari alla somma delle quote di partecipazione versate dai Consorziati.

La quota di partecipazione, che ciascun Consorziato è tenuto a versare, è stabilita nella misura di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni ettaro di terreno i cui prodotti formeranno oggetto dell’attività consortile. Le aziende che non esercitino l’attività di produzione agricola, la quota di partecipazione viene stabilita nella misura di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e tale quota non potrà in nessun caso rappresentare una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del fondo consortile.

L’ammontare della quota di partecipazione può essere annualmente adeguata dal Consiglio di Amministrazione nella misura massima del 50% (cinquanta per cento).

Un adeguamento in misura superiore può essere deliberato dall' Assemblea.

Ogni Consorziato non potrà detenere una partecipazione, diretta e/o indiretta, superiore al 20% (venti per cento) del fondo consortile.

La quota di partecipazione deve essere versata o in unica soluzione oppure quanto al 50% (cinquanta per cento) al momento dell' ingresso del Consorziato e quanto al residuo 50% (cinquanta per cento) a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Oltre alla quota iniziale, ciascun Consorziato deve contribuire alle spese di gestione e di amministrazione del Consorzio mediante versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla base del conto di previsione, in misura proporzionale alla partecipazione e all'utilizzazione del servizio consortile da parte di ciascuno degli aderenti.

L'Assemblea potrà deliberare, altresì, contributi straordinari in misura uguale per tutti ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto.

Il singolo Consorziato dovrà rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Ogni Consorziato potrà beneficiare dell’attività dell’organismo e dei servizi dallo stesso erogati. Indipendentemente dalla quota sociale posseduta.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi ed è costituito:

- dalle quote di partecipazione al Consorzio;

- dai versamenti in conto capitale effettuati dai Consorziati;

- dai beni acquistati con i contributi dei Consorziati;

- da ogni altro contributo e liberalità a qualsiasi titolo ricevuti;

- dalle penalità irrogate ai Consorziati per inadempienza agli obblighi del presente contratto.

Quando il fondo consortile dovesse subire perdite, l’assemblea potrà deliberare, in assenza di apposito fondo di riserva, il suo reintegro integrale da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità e i termini.

Le quote di partecipazione al Consorzio non sono trasferibili per qualsiasi titolo, ragione e causa. I Consorziati non hanno diritto di prelazione ed opzione.

9. ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio Sindacale.

10. ASSEMBLEA

L' Assemblea è costituita da tutte le imprese consorziate in persona dei propri rappresentanti legali o negoziali e rappresenta l’universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i Consorziati.

Ciascun Consorziato ha diritto di voto in rapporto alla quota di partecipazione posseduta.

Non possono esercitare il diritto di voto i Consorziati in mora con i versamenti dovuti, ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto e dell’eventuale Regolamento, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili.

Ciascun Consorziato può farsi rappresentare in assemblea dal coniuge, da un parente in linea retta o da un altro consorziato mediante delega scritta. Nessun delegato può rappresentare più di tre consorziati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo e preventivo di gestione ed inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (1/5) dei Consorziati.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata da spedire al domicilio di ciascun Consorziato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; è consentito l’inoltro mediante altro mezzo di comunicazione purché munito di prova di trasmissione o di ricezione da parte del destinatario.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea e l'elenco delle materie da trattare in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando ad essa partecipa la maggioranza dei partecipanti al Consorzio, iscritti da almeno cinque giorni prima della convocazione della stessa assemblea ed in seconda convocazione con qualunque numero di partecipanti al Consorzio, aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza delle quote presenti ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i Consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

L' Assemblea e' competente a:

a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice-presidente, i membri del Collegio Sindacale;

b) determinare i loro compensi;

c) approvare il bilancio;

d) aggiornare la quota di partecipazione dei Consorziati in misura superiore a quanto previsto nel precedente articolo 8;

e) emanare direttive al Consiglio di Amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;

f) nominare i liquidatori determinandone i poteri;

g) deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sul recesso ed esclusione del Consorziato;

h) deliberare sulle modifiche del presente statuto.

11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di componenti da tre a sette, secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra persone estranee al Consorzio.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e propriamente sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del preventivo relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi compiti al Presidente o Vice Presidente o ad altro Amministratore, determinandone anche i poteri e le eventuali particolari remunerazioni.

Il Consiglio di Amministrazione e' competente a:

a) predisporre il bilancio consuntivo e il conto di previsione;

b) determinare la misura della quota di partecipazione ed aggiornare la misura del contributo in conformità alle disposizioni del presente statuto;

c) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;

d) predisporre apposito Regolamento interno, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Consorziati; il Regolamento dovrà, tra l’altro, prevedere:

- la determinazione delle garanzie sussidiarie che i Consorziati dovranno fornire al Consorzio;

- la fissazione della misura e dei criteri delle eventuali penalità da addebitare ai Consorziati inadempienti;

- la statuizione delle modalità contrattuali;

- la statuizione delle modalità dei controlli sulle attività dei Consorziati;

- la statuizione delle modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio;

- la statuizione di ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede operativa del Consorzio od in altro luogo del Territorio italiano, almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax od altro mezzo di comunicazione al domicilio dei Consiglieri, con un preavviso non inferiore a tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, purché regolarmente documentate, nonché un eventuale emolumento annuo da determinarsi dall'Assemblea dei Consorziati. Agli Amministratori può altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di amministrazione, da costituirsi mediante accantonamenti annuali, ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

12. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-presidente, eletti dall' assemblea dei Consorziati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio. Egli e' competente a:

a) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio e' parte;

b) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;

c) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) dare disposizioni per l' esecuzione delle delibere degli organi consortili;

e) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall' Assemblea o dal Consiglio medesimo;

f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell' assenza o dell' impedimento del Presidente.

13. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio di Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i non Consorziati ed iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia; essi durano in carica tre esercizi e propriamente sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

Nei casi in cui la legge non preveda l'obbligo della nomina del Collegio Sindacale, l'assemblea ordinaria dei Soci ha facoltà di nominarlo, come pure, se esiste, di revocarlo.

Il Collegio dei Revisori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2403 e 2409 bis codice civile:

- vigila sull’osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile;

- esercita il controllo contabile e dei libri del Consorzio;

- ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria;

- certifica, in occasione dell'assemblea, la veridicità del bilancio sottoposto all'approvazione della medesima.

14. BILANCIO

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2006.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo ed il conto di previsione da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, ai sensi dell’art. 2615bis codice civile.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell’esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i Consorziati, ma dovranno essere o accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti, o in diminuzione del contributo annuale di gestione dovuto da ogni consorziato, salvo diversa determinazione dell’assemblea per scopi specifici.

15. MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del presente contratto l' Assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

16. SCIOGLIMENTO

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Le attività residuate dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.

17. CLAUSOLA ARBITRALE

Eventuali controversie, tra i Consorziati o tra costoro e il Consorzio, concernenti l'interpretazione e l' esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri dei quali due designati da ciascuna delle parti in lite e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bari.

Nel caso di controversia tra più di due parti, ciascuna di esse nominerà il proprio arbitro e, qualora così nominati risultino in numero pari, la nomina dell'arbitro ulteriore sarà rimessa al Presidente del Tribunale di Bari, che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio.

18. DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia di consorzi.

   
     

 

C o n s o r z i o   A r c o b a l e n o   s . c .  a   r . l .

Sede Legale via Mola n.13 - 70018 - Rutigliano (Bari)   P.IVA e C.F. 06478360727 - info@consorzioarcobaleno.info

 

[© copyright 2006-2009 - MicroWeb2000.it - All Right Reserved] - Engineered by VuQuadro