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Regolamento |
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REGOLAMENTO DEL CONSORZIO “ARCOBALENO s. c. a r. l. °°°°°*****°°°°°
Il presente
Regolamento costituisce interpretazione, attuazione ed integrazione
dello statuto sociale del “CONSORZIO ARCOBALENO S.C. a r. l.” con
sede legale in Rutigliano (Ba) alla via Mola n. 13.
Art. 2) -
PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO 2.1 - Non possono partecipare al Consorzio gli imprenditori sottoposti a procedure concorsuali, ovvero inabilitati o interdetti o che facciano parte di altri organismi esercenti attività concorrenziali con quelle del Consorzio. 2.2 - Il soggetto che intende partecipare al Consorzio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda nella quale dovrà dichiarare le proprie generalità e la propria qualifica, l’ubicazione, la superficie e la tipologia di coltivazione del terreno che intende iscrivere, la non partecipazione ad altri Organismi collettivi concorrenziali, nonchè di aver preso conoscenza degli scopi del Consorzio, dello statuto sociale e del presente Regolamento e di approvarli integralmente. Con la presentazione della domanda di iscrizione, il Consorziato assume obbligo, anche se non espressamente dichiarato, di comunicare ogni variazione che possa intervenire sia nei dati anagrafici, sia nella disponibilità dei terreni e sia nella tipologia della coltivazione degli stessi. 2.3 - La domanda dovrà essere corredata di: - un documento di riconoscimento dell’imprenditore individuale o del rappresentante negoziale se soggetto diverso; - fotocopia del proprio codice fiscale e della propria partita I.V.A. e dell’iscrizione presso la Camera di Commercio; - copia di documento e/o atto attestante la titolarità e/o disponibilità del terreno. 2.4 - La domanda viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data della domanda, la cui determinazione sarà comunicata all’interessato nei 15 (quindici) giorni successivi; nella stessa comunicazione dovrà essere indicata la quota di iscrizione dovuta e la quota del contributo gestionale. 2.5 - La quota di iscrizione, che confluisce al fondo del Consorzio, rappresenta la quota di partecipazione non è frazionabile in rapporto alla durata, mentre la quota del contributo gestionale, che rappresenta la quota annuale delle spese previste per l’esercizio, è rapportata ai mesi intercorrenti dal mese di iscrizione alla fine dell’esercizio, computandosi per mese la frazione superiore a 15 (quindici) giorni. Entrambe le quote dovranno essere versate dal nuovo Consorziato entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione di ammissione.
Il mancato pagamento
delle stesse quote comporterà la decadenza dall’ammissione e
l’esclusione ipso jure dal beneficio dei servizi consorziali. 3.1 - Qualora venga a variare la tipologia della coltura per la quale era stata richiesta la partecipazione al Consorzio, quale, a titolo esemplificativo, l’estirpazione del vigneto iscritto ecc., il Consorziato potrà richiedere o la sostituzione del terreno iscritto con altro terreno in disponibilità o la sospensione della contribuzione annuale per un massimo di due anni o il recesso dal Consorzio. 3.2 – Qualora il terreno sostituito avesse superficie diversa da quella precedentemente iscritta dovrà essere rideterminata la quota di partecipazione, secondo l’importo fissato per la partecipazione nell’anno in cui avviene la sostituzione. 3.3 - La quota di iscrizione potrà essere aumentata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento); eventuali aumenti superiori dovranno essere deliberati dall’assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. 3.4 – Ai fini della partecipazione e del diritto di voto, il sovrapprezzo determinato non costituirà maggiore percentuale di partecipazione o di voto, dovendosi prendere a base sempre la quota iniziale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ogni ettaro di terreno iscritto. L’assemblea dei Consorziati potrà deliberare che l’importo del sovrapprezzo venga accantonato in apposito fondo di riserva per essere reinvestito in beni strumentali o imputato a riduzione dei costi di gestione. 3.5 - Per eventuali operazioni straordinarie (acquisto di beni immobili e/o altri beni strumentali di rilevante importo e/o eccedente la disponibilità del Consorzio) l’assemblea dei Consorziati potrà deliberare il pagamento di una ulteriore quota – una tantum - in modo proporzionale alla partecipazione al Consorzio.
3.6 - Per le
stesse operazioni straordinarie e/o per altre deliberate
dall’assemblea, il Consiglio, in sostituzione della quota
aggiuntiva, su indicazione della stessa assemblea, potrà richiedere
ad un Istituto Bancario la concessione di affidamento straordinario
e/o finanziamento a medio/lungo termine; in tali ipotesi, i soci
dovranno prestare fidejussione proporzionale solidale in favore
della Banca finanziatrice. 4.1 - L’Assemblea nomina il Presidente e il Vice Presidente. Al Consiglio è demandata la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, con esclusione delle operazioni che per legge o per statuto sono riservate all’assemblea. 4.2 - Il Consiglio, ove non provveda l’assemblea, nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e, ove lo ritenga opportuno, un Segretario; esso potrà delegare in tutto o in parte i suoi compiti al Presidente o, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; potrà, altresì, attribuire particolari funzioni ad uno o più Consiglieri, determinandone i poteri. 4.3 - La rappresentanza e la firma sociale del Consorzio spettano, in ogni caso, al Presidente e, in sua assenza od impedimento al Vice Presidente o al Consigliere delegato nel limite della delega medesima. 4.4 - Il Presidente o il Vice Presidente, oltre ai poteri conferiti per statuto, intratterranno i rapporti con i Consorziati e con i terzi in genere ed in particolare cureranno le trattative commerciali tra il Consorzio ed i singoli Consorziati e con i clienti e fornitori del Consorzio medesimo, fissandone con ampia facoltà tutte le condizioni contrattuali. 4.5 – Il Presidente ed il Vice Presidente avranno facoltà di portarsi presso qualsiasi mercato, nazionale ed estero, i cui oneri saranno a carico del Consorzio, per l’acquisizione di clienti e/o per le trattative con fornitori; in tali trasferte potranno farsi accompagnare da altre persone, anche estranee e/o consulenti del Consorzio. 4.6 - Il Consiglio potrà attribuire altra delega ad un proprio componente per il controllo delle colture effettuate dai Consorziati in termini di capacità produttiva, sia qualitativa e sia quantitativa, il quale provvederà a segnalarne eventuali anomalie. 4.7 - Al Consiglio è demandata la facoltà, tra i suoi compiti istituzionali, ove non venga nominato un Comitato Tecnico, di fornire indicazioni ed indirizzi sulla tipologia delle colture da impiantare, quali, a titolo esemplificativo, il tipo di uva da impiantare ecc. 4.8 - Il Consiglio di Amministrazione non potrà assumere alcuna responsabilità verso i Consorziati per eventuale non raggiungimento del migliore risultato nella commercializzazione dei prodotti ed in particolare qualora i Consorziati non attuino le indicazioni colturali ad essi fornite. 4.9 - Il Consiglio potrà nella sua gestione farsi assistere da consulenti esterni di propria esclusiva fiducia, per i quali fisserà autonomamente compiti e compensi. La nomina dei consulenti sarà proposta dal Presidente. Per necessità gestionali il Consiglio potrà assumere lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato e/o stagionali, sia operai e sia impiegati tecnici e/o amministrativi. Quando lo ritenga opportuno, in sostituzione e/o in aggiunta alla nomina di singoli consulenti, il Consiglio potrà nominare e costituire un Comitato Tecnico formato da tre a cinque componenti. 4.9.1 – Il Comitato Tecnico, quando è composto da cinque membri, è rappresentato almeno da un Dottore in agraria e da un Chimico, oltre che da uno o due Periti agrari e da un Ragioniere, di cui almeno due membri saranno di proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di tre membri, il Comitato è rappresentato da un Dottore in Agraria, da un Chimico e da un Perito Agrario. 4.9.2 – Il Comitato, al suo interno, nominerà un Presidente, il quale avrà la specifica funzione di coordinare il lavoro degli altri componenti e di riferire con frequenza settimanale al Consiglio sull’attività svolta e sul relativo esito. 4.9.3 – Il Comitato ha, in particolare, il compito di fornire ai singoli Consorziati, limitatamente ai terreni iscritti, tutte quelle informazioni ed indirizzi perché essi pervengano ad una qualificata produzione, conforme alle prescrizioni normative e agli standards richiesti dal mercato e, nei 15-20 giorni prima del raccolto dell’uva, avrà cura di sovrintendere che il prodotto risponda effettivamente ai requisiti ipotizzati. 4.9.4 – Il Comitato svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza vincoli di formalità e si renderà direttamente responsabile nei confronti del singolo Consorziato qualora il prodotto da questi ottenuto non risulti conforme agli standards richiesti e/o non risponda alle prescrizioni normative in materia di produzione e commercia-lizzazione di uva, pur avendo attuato le indicazioni trasmessegli. Non assumerà alcuna responsabilità qualora il Consorziato non abbia attuato, anche in modo puramente parziale, quanto suggeritogli. Il Consorzio resterà sempre ed in ogni caso estraneo a qualsiasi contenzioso che possa essere instaurato tra il Consorziato ed il Comitato Tecnico. 4.9.5 – Il Comitato Tecnico potrà essere nominato a tempo determinato, la cui durata potrà essere dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno, oppure a tempo indeterminato ed in tal caso ogni Componente potrà, trascorso il primo anno dalla nomina, rimettere il mandato. Il Consiglio di Amministrazione potrà revocare e sostituire uno o più dei componenti dello stesso Comitato in ogni momento. La revoca del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione, sia nell’ipotesi di nomina a tempo determinato e sia in quella a tempo indeterminato, anche in assenza di giusta causa, non potrà per il Tecnico revocato costituire in nessun caso titolo di richiesta di risarcimento di eventuale danno, intendendosi l’assunzione dell’incarico di componente tecnico anche come accettazione di questa clausola. 4.9.6 – Il rapporto di lavoro del Comitato Tecnico ed in particolare del singolo componente con il Consorzio è da ritenere esclusivamente di consulenza. In nessun caso e per alcuna ragione detto rapporto potrà essere configurato quale lavoro dipendente. 4.10 - Il Consiglio provvederà alla commercializzazione su ogni tipo di mercato in via prioritaria dei prodotti ottenuti dai Consorziati per i terreni iscritti ed in via sussidiaria e/o complementare dei prodotti degli stessi Consorziati per la parte non pertinente del Consorzio, fissandone in via esclusiva tutte le condizioni contrattuali; potrà, altresì, commercializzare i prodotti di terzi qualora la domanda superi la produzione effettuata dai Consorziati e/o qualora tale produzione di questi non raggiunga e non garantisca i livelli qualitativi richiesti. 4.10.1 - Nella determinazione delle condizioni contrattuali, il Consiglio, sulla base delle richieste del mercato, redigerà un programma lavorativo di raccolta, lavorazione, imballaggio e spedizione del prodotto. Con almeno tre giorni di preavviso il Consiglio comunicherà ai Consorziati il luogo ove conferire il prodotto; qualora tutti Consorziati risultino sprovvisti di mezzi idonei al trasporto del prodotto presso il luogo di lavorazione, il Consorzio provvederà a coordinare tale servizio mediante o propri mezzi o mediante autotrasportatori terzi, il cui costo sarà ripartito tra tutti i Consorziati in rapporto alla quantità di prodotto conferito; qualora il servizio sia riferito solo ad alcuni Consorziati, il relativo costo sarà addebitato proporzionalmente a questi. 4.10.2 - Il Consiglio provvederà ad organizzare il lavoro di preparazione del prodotto per la commercializzazione, mediante chiamata di specifici lavoratori. 4.10.3 - Gli imballaggi risulteranno tutti dello stesso tipo e contraddistinti dal solo marchio consortile. 4.10.4 – Ai fini della rintracciabilità del prodotto e di ogni altro adempimento normativo, ogni Consorziato avrà cura di fornire tutti gli elementi necessari; il Consiglio non sarà responsabile dei prodotti non rispondenti alla normativa e/o conformi all’ordine trasmessogli dal cliente in termini qualitativi; eventuale rifiuto del prodotto già spedito al cliente o rifiutato anche in fase di raccolta non potrà costituire per il Consorziato diritto di risarcimento verso il Consorzio. 4.10.5 – Il Consiglio, sentito il parere dei Consorziati, potrà anche organizzare la fase di raccolta del prodotto mediante proprie squadre di lavoratori, il cui costo sarà ripartito tra tutti quei Consorziati che ne avranno fatto richiesta, in rapporto alle giornate impiegate. 4.10.6 – Al momento della pattuizione di raccolta al Consorziato sarà corrisposto un acconto nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell’importo della presunta quantità di prodotto; un ulteriore acconto, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell’importo delle quantità conferite, sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla consegna; il saldo dell’importo complessivo della fornitura sarà corrisposto entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla chiusura della campagna di raccolta. 4.10.7 – Il Consiglio provvederà, nei limiti della fattibilità, a sottoscrivere apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuale rischio di perdita dei crediti connessi alla vendita dei prodotti; eventuali perdite non risarcite e/o non risarcibili saranno ripartite proporzionalmente tra tutti i Consorziati. 4.11 – Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente sovrintendono a tutte le operazioni gestionali del Consorzio; qualora venga conferito specifico incarico ad un componente del Consiglio di curare il servizio di tesoreria, ogni operazione di incasso e pagamento avrà bisogno della firma di uno di essi, sia pure per presa visione e dovrà essere corredata del documento che ha originato l’operazione medesima; il pagamento o l’emissione di un qualsiasi titolo di debito privo di documento giustificativo della spesa sarà ritenuto come effettuato a titolo personale da chi ha disposto l’operazione.
4.12 – I
rapporti con il sistema bancario saranno curati dal Presidente e in
sua assenza dal Vice Presidente e l’emissione e la girata di incasso
di ogni tipo di assegno o vaglia e di ogni altro titolo di credito o
debito dovrà portare la firma di uno di questi, salvo espressa
delega ad altro componente del Consiglio.
Tutti i Consorziati
hanno obbligo di rispettare lo Statuto sociale ed il presente
Regolamento che, redatto dal Consiglio di Amministrazione in data 31
luglio 2006, viene presentato all’Assemblea generale dei Consorziati
per l’approvazione. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Valenzano Giuseppe - Presidente) (Pedone Giampiero – Vice Presidente) (Troiani Modesto - Segretario) (Dellerba Domenico - Consigliere) (Santamaria Vito - Consigliere) (Valenzano Francesco – Consigliere) (Defilippis Giuseppe - Consigliere)
Il presente Regolamento
è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Consorziati in
data ………………. IL SEGRETARIO (Troiani Modesto) |
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